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Manovra di Bilancio 2020 – Art.26 Registro unico degli operatori del gioco pubblico

Manovra di Bilancio 2020 – Art.26 Registro unico degli operatori del gioco pubblico

 

Di seguito il testo definitivo dell’Art.26 del Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020, contenente la Creazione di un Registro unico degli operatori del gioco pubblico (Estensione obbligatoria ad Esercenti di PVR, Gestori, Produttori, Concessionari, ecc).

 

Art.26 (Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

  1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. 2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti. 3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori: a) i soggetti 1) produttori; 2) proprietari; 3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) i soggetti 1) produttori; 2) proprietari; 3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d) i concessionari del gioco del Bingo; 60 e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati; g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i) i concessionari del gioco a distanza; l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati; n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi; o) gli allibratori; p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma. 4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l); b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o); c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m); d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i). I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. 5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. 7. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 8. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 61 9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione. 10. A decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

 

Relazione illustrativa

La norma estende l’obbligo di iscrizione in un registro pubblico, già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale esenzione renderà ancor più efficace il presidio dell’Agenzia sul comparto dei giochi pubblici e contribuirà a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’offerta di gioco pubblico. Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria. L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria è applicata al Concessionario che intrattenesse rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte è prevista la decadenza dalla Concessione.

 

Relazione tecnica

Stimando che nel settore operano circa 115.000 operatori, di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 27,9 milioni di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima è stata effettuata prudenzialmente considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

Categorie Numeri Quota di iscrizione (€) Stima (Ml€)

Esercenti 108.000 200 21,6

Gestori 6.000 500 3

Produttori 230 2.500 0,58

Concessionari scommesse 180 3.000 0,54

Concessionari 220 10.000 2,2

Totali 27,92

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

2020 e ss.: 27,9 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

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