Maratea (PZ): ordinanza limita la possibilità di giocare con le slot.
Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, – si legge nell’ordinanza – sono stabiliti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Negli orari in cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico dovendosi considerare in violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialità all’uso dell’apparecchio eventualmente accesso ancorché non utilizzato.
Quindi è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre, su ogni apparecchio, in maniera ben visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco.
Il provvedimento sarà pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1 maggio 2019.
L’ottemperanza sarà accertata dalla Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia, chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
La sanzione verrà comunicata, a cura dell’organo accertatore, al Questore ed al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Maratea per tutti gli eventuali provvedimenti di competenza nonché al Comando di Polizia Locale di Maratea che, fino alla eventuale attivazione di una banca dati centralizzata, curerà l’archivio delle violazioni ai fini della verifica della reiterazione.
In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall’ultima violazione – anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la sospensione dell’attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell’art.86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento del Responsabile del SUAP. L’eventuale inottemperanza al provvedimento di sospensione disposto dal Responsabile del SUAP oppure dall’Autorità di P.S., dà luogo, ricorrendone tutti i presupposti, al sequestro degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, all’intera attività commerciale. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.