Maxiemendamento – Nuove regole per il Gioco d’Azzardo
Cos’è un Maxiemendamento? Con maxi-emendamento si intende un emendamento presentato dal Governo che ingloba tutti gli articoli della legge in esame, su quale viene posta la questione di fiducia, che essendo prioritaria rispetto a tutte le altre viene subito votata e pertanto tutti gli emendamenti presentati si considerano preclusi. È un classico strumento per evitare l’ostruzionismo da parte dei partiti.
306. Al fine di rendere effettive le nonne degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti disturbo da gioco dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 ,n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le nonne di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.
Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1 535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l’Agenzia delle dogane c dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione.
361-bis. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
361-ter. Il provvedimento di cui al comma 361-bis definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all’articolo l , comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:
a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-septies: tra l’11 e il 13 per cento.
361-quater. Con il provvedimento di cui al comma 36 1-bis sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeri aie 2 agosto 1999, n. 278, per le quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di ,gestione dei flussi finanziari.
361 -quinquies. A partire dal l° luglio 2019 e sino all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i Concorsi pronostici sportivi e per le Scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:
a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-seplies: 12,00 per cento.
361-seplies. Ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.
361-sexies. A decorrere dal l° luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono abrogati.
361-seplies. Ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.
621. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal I ° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e al1’84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773, e successive modificazioni. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
621-bis. A decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo l, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
646. AI fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all’articolo l, comma 576, della legge Il dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
647. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
648. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
649. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773, prevista dall’articolo 6-bis, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo l , comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti :
«tali apparecchi devono essere di smessi entro il 31 dicembre 2020». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio».