Decreto Dignità

Non è legale giocare sul .com, la legge lo sanziona penalmente

Non è legale giocare sul .com, la legge lo sanziona penalmente

 

In tanti non sanno o non danno il giusto peso alla normativa che regola il gioco, in particolare il gioco delle scommesse, e quindi alle conseguenze che derivano dal promuovere e giocare con piattaforme .com, che non hanno alcuna autorizzazione nel sistema gioco italiano.

 

In Italia, come in molti altri Paesi, il gioco “per il quale si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, è una riserva dello Stato, ovvero dei concessionari ai quali lo Stato affida le funzioni pubbliche. La legge 401 del 1989, all’articolo 4, comma 1, sanziona penalmente chi offre giochi anche a distanza senza disporre della prevista concessione.

 

 

 

Lo stesso articolo 4 al comma 3 punisce chiunque partecipi ai giochi su siti .com, non autorizzati da AAMS, poiché questi siti non versano alcuna tassa al Monopolio; anche il giocatore, partecipando e sostenendo questi siti, può essere considerato un evasore fiscale; diversamente le vincite ottenute sui siti AAMS sono già tassate alla fonte e non sono  soggette a ulteriori tassazioni.

La legge 401 del 1989 già menzionato punisce “l’esercizio abusivo di gioco e di scommesse” e in particolare punisce “con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS”. Con il comma 3 punisce anche il giocatore, in particolare “chiunque partecipi a concorsi, giochi, scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516”.

 

Riportiamo di seguito tre articoli del codice penale che vietano e sanzionano il gioco illecito:

 

Art. 718
Esercizio di giuochi d’azzardo

  1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro.
    II. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719
Circostanze aggravanti

  1. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
    1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
    2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
    3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
    4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art. 720
Partecipazione a giuochi d’azzardo

  1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
    II. La pena è aumentata:
    1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
    2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

 

Il nostro articolo non vuole essere una caccia alle streghe e non vuole creare nei giocatori la “paura” del gioco; è solo un campanello di allarme e una presa di posizione verso soluzioni che possono sembrare più allettanti, travestite da facili guadagni, ma che molto spesso si rivelano scelte altamente rischiose e compromettenti a livello personale e professionale per chi, con poche informazioni o mal consigliato, vuole entrare nel settore giochi.

 

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