Non è legale giocare sul .com, la legge lo sanziona penalmente
In Italia, come in molti altri Paesi, il gioco “per il quale si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, è una riserva dello Stato, ovvero dei concessionari ai quali lo Stato affida le funzioni pubbliche. La legge 401 del 1989, all’articolo 4, comma 1, sanziona penalmente chi offre giochi anche a distanza senza disporre della prevista concessione.
Lo stesso articolo 4 al comma 3 punisce chiunque partecipi ai giochi su siti .com, non autorizzati da AAMS, poiché questi siti non versano alcuna tassa al Monopolio; anche il giocatore, partecipando e sostenendo questi siti, può essere considerato un evasore fiscale; diversamente le vincite ottenute sui siti AAMS sono già tassate alla fonte e non sono soggette a ulteriori tassazioni.
La legge 401 del 1989 già menzionato punisce “l’esercizio abusivo di gioco e di scommesse” e in particolare punisce “con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS”. Con il comma 3 punisce anche il giocatore, in particolare “chiunque partecipi a concorsi, giochi, scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516”.
Riportiamo di seguito tre articoli del codice penale che vietano e sanzionano il gioco illecito:
Art. 718
Esercizio di giuochi d’azzardo
- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro.
II. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Art. 719
Circostanze aggravanti
- La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
Art. 720
Partecipazione a giuochi d’azzardo
- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
II. La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
Il nostro articolo non vuole essere una caccia alle streghe e non vuole creare nei giocatori la “paura” del gioco; è solo un campanello di allarme e una presa di posizione verso soluzioni che possono sembrare più allettanti, travestite da facili guadagni, ma che molto spesso si rivelano scelte altamente rischiose e compromettenti a livello personale e professionale per chi, con poche informazioni o mal consigliato, vuole entrare nel settore giochi.
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