Scommesse, Tar Campania: «Concessione statale necessaria anche per operatori esteri»
4 settembre 2015
ROMA – Il sistema giuridico italiano «rimane improntato al cosiddetto “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per conto di un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza». Il Tar Campania respinge così il ricorso del titolare di un centro scommesse estero di Napoli a cui è stata negata l’autorizzazione del Questore. «La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che il sistema italiano delle concessioni per la raccolta delle scommesse non è incompatibile ex se con i principi del diritto comunitario», rispondono i giudici della Quinta sezione alle argomentazioni del ricorrente. «Le normative nazionali come quelle che vietano agli organizzatori di lotterie di altri Stati membri di promuoverle sul territorio dello Stato, o che proibiscono agli operatori di altri Paesi comunitari di mettere in circolazione apparecchi automatici per giochi d’azzardo o, ancora, che riservano a taluni enti il diritto di esercitare scommesse sugli avvenimenti sportivi – si legge nella sentenza – possono essere giustificate, qualora non comportino alcuna discriminazione in base alla nazionalità, da esigenze imperative di interesse generale, quali la lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, la protezione dell’ordine sociale, la tutela dei giocatori ed il contenimento della propensione al gioco». Il tribunale campano si è invece dichiarato incompetente sul ricorso contro la sanatoria dei centri scommessi esteri prevista dalla legge di stabilità, rinviando la questione al Tar Lazio.
Fonte Agipronews