Tribunale di Teramo: Computer utilizzati per la giocata diretta, non è intermediazione
Il Tribunale ha accolto le tesi del difensore Avv. Marco Ripamonti, che ha affermato come nell’insussistenza di elementi oggettivi a dimostrazione di attività di intermediazione, fosse pienamente attendibile il contratto tra l’esercente ed il bookmaker maltese, in cui si prevedeva che l’apporto fosse limitato alla sola attività di trasmissione dei dati. Sulla base di detto contratto il Tribunale ha assolto richiamando in motivazione le diverse sentenze della Corte di Cassazione offerte dalla difesa circa la irrilevanza penale delle connessioni dirette tra giocatori e bookmaker. Jamma