Tribunale di Teramo

Tribunale di Teramo: Computer utilizzati per la giocata diretta, non è intermediazione

Tribunale di Teramo: Computer utilizzati per la giocata diretta, non è intermediazione

 

Il Tribunale di Teramo, con sentenza resa con motivazione contestuale il 17 dicembrTribunale di Teramo: Computer utilizzati per la giocata diretta, non è intermediazionee 2019 ha assolto con formula il fatto non sussiste il titolare di un ced, non aderente alla regolarizzazione per emersione e collegato a bookmaker maltese non discriminato, che mediante computer installati nell’esercizio consentiva ai clienti di collegarsi al portale del bookmaker e giocare. Il tutto in carenza anche di licenza 88 tulps.

Il Tribunale ha accolto le tesi del difensore Avv. Marco Ripamonti, che ha affermato come nell’insussistenza di elementi oggettivi a dimostrazione di attività di intermediazione, fosse pienamente attendibile il contratto tra l’esercente ed il bookmaker maltese, in cui si prevedeva che l’apporto fosse limitato alla sola attività di trasmissione dei dati. Sulla base di detto contratto il Tribunale ha assolto richiamando in motivazione le diverse sentenze della Corte di Cassazione offerte dalla difesa circa la irrilevanza penale delle connessioni dirette tra giocatori e bookmaker. Jamma

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