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Udienza in Corte Costituzionale su tassazione Ctd Stanley.

Udienza in Corte Costituzionale su tassazione Ctd Stanley.

Corte CostituzionaleSi è appena conclusa l’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma, contenuta ‎nella Stabilità 2011, che assoggetta al prelievo sulle scommesse anche i centri trasmissione dati collegati ai bookmaker senza concessione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, la sentenza è attesa nell’arco di due mesi, potrebbe arrivare comunque nel giro di alcune settimane.

La Corte Costituzionale discute oggi la questione del prelievo fiscale imposto a Ctd e bookmaker paralleli. A disporre il rinvio, nel dicembre 2015, è stata la Commissione tributaria provinciale di Rieti impegnata a decidere su quattro ricorsi intentati da StanleyBet e da alcuni Ctd collegati. La controversia nasce da una norma della Stabilità 2011 che equipara dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di scommesse, e li assoggetta quindi al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Secondo il giudice rietino questa norma potrebbe violare il principio della capacità contributiva, il principio di uguaglianza, e quelli di proporzionalità e ragionevolezza.

 

I giudici tributari hanno sottolineato infatti che il Ctd è in sostanza una ricevitoria che si limita a raccogliere la scommessa e a trasmetterla al bookmaker estero, ricavandone un semplice aggio. Pertanto il prelievo “viola il dettato costituzionale, in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore” e che “non ha alcuna possibilità di traslare l’onere su chi la possiede” ovvero lo scommettitore. Il prelievo sulle scommesse – in termini generali – è un’imposta indiretta, “pensata per colpire il consumo della scommessa da parte dello scommettitore”. Il concessionario di conseguenza “non è il soggetto gravato dell’imposta, ma solo colui che materialmente ne versa il gettito all’erario”. Nel caso specifico dei bookmaker esteri, di fatto il soggetto che gravato è il Centro: “Non v’è alcuna norma infatti che consenta o imponga al centro di rivalersi sullo scommettiotire o di effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute o sulle vincite versate. Piuttosto la disciplina amministrativa prevede il contrario”. Il centro infatti, sottolinea il giudice tributario, “ricevuta la somma da parte dello scommettitore deve trasmetterla al bookmaker, verso cui ha un obbligo di rendicontazione, così in alcun modo la ricevitoria può traslare sullo scommettitore l’imposta”.

 

Scommesse, Corte Costituzionale, ‎Avv. Agnello: “Oggi ultima battaglia di una guerra che dura da 17 anni”

Daniela_Agnello”Quest’udienza è il termine di un percorso – quello di Stanley – durato 17 anni”. ‎Lo ha detto l’avv. Daniela Agnello, legale di Stanley, nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte in favore delle scommesse. La questione ruota intorno al fatto che il centro, ai fini fiscali, viene trattato alla pari del bookmaker, in sostanza pur percependo un semplice aggio sulla raccolta trasmessa al bookmaker, è tenuto a pagare il prelievo sull’intera raccolta. “I ctd hanno subito una serie di processi penali, ma dopo 3 sentenze della Corte di Giustizia e 1300 sentenze di assoluzione passate in giudicato, l’offensiva è passata sul fronte amministrativo e fiscale”. E sulla norma fiscale “Il centro percepisce un aggio tra il 3 e il 4 per cento della raccolta, ma adesso deve pagare un prelievo tra il 4 e il 7 per cento. Che capacità ha di pagare questo prelievo? Non ha alcuna possibilità di traslare il prelievo sul giocatore, visto che non è lui a stabilire le quote”. Ha quindi replicato alle memorie dell’avvocatura di Stato, secondo cui il Centro dovrebbe stipulare un contratto con il bookmaker in modo da addossare il prelievo a quest’ultimo: “ma la norma del 2011 ha efficacia retroattiva”. Ha quindi ricordato le sentenze della CGE sostenendo che a raccolta effettuata da un CTD non debba essere considerata illegale, e ha quindi sottolineato le differenze tra l’agenzia di un concessionario e un Ctd “nel primo, il prelievo viene pagato dalla compagnia madre. Nel secondo dal centro”. E quindi, ha ricordato che comunque la Stanley versa il prelievo previsto a Malta, in base alle norme locali.

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